Opportunità di risparmio per migliaia di lavoratori con la prossima dichiarazione dei redditi
Se sei un lavoratore dipendente e negli anni 2008 e 2009 hai percepito compensi per la prestazione di lavoro notturno e straordinario collegati alla produttività, presenta la dichiarazione dei redditi per ottenere il rimborso dell'IRPEF.
L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, e le successive circolari 47/E e 48/E del 27 settembre, ha fornito una serie di chiarimenti sulla detassazione degli straordinari, dei premi di produttività e di risultato che interessano i lavoratori dipendenti del settore privato. I contenuti della risoluzione aprono ampi spazi per consentire a migliaia di lavoratori di recuperare la differenza d'imposta su erogazioni assoggettate a tassazione ordinaria che avrebbero potuto scontare la tassazione agevolata.
In particolare è applicabile l'imposta sostitutiva del 10% a:
- indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che "l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa".
- lavoro notturno nella sua interezza: non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche al compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa,
- erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario, sempre che diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell'impresa o ad altri elementi connessi all'andamento economico dell'impresa.
Quindi, con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti che hanno percepito tali indennità negli anni 2008 e 2009 potranno far valere la tassazione più favorevole in presenza di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante le somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.
L'aliquota è applicabile in base ai criteri stabiliti con il DL 93 del 2008, che per il 2008 fissano a € 3.000,00 il reddito assoggettabile al regime agevolato e in presenza di un reddito massimo da lavoro dipendente nel 2007 pari a € 30.000,00. Per le annualità 2009 e 2010 i limiti sono stati innalzati a € 6.000,00 per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e a € 35.000,00 per il reddito da lavoro dipendente per gli anni 2008 e 2009.
In cosa consiste il beneficio: la conseguenza diretta consiste in un risparmio di imposta immediato pari alla differenza fra l'aliquota ordinaria applicabile e l'aliquota agevolata. Ad esempio, se l' aliquota ordinaria applicabile sullo scaglione di reddito è il 27%, l'imposta sostitutiva al 10% si traduce in un beneficio immediato del del 17%. Inoltre, poiché l'importo agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo, si determina una condizione di vantaggio indiretta derivante dall'aumento delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e carichi di famiglia. Si rammenta, infatti, che tali detrazioni sono commisurate al reddito complessivo e aumentano al decrescere dello stesso. Un ulteriore effetto positivo deriva dal minor prelievo fiscale relativo alle Addizionali regionale e comunale.
Cosa fare per ottenere il rimborso dell'Irpef pagata in piu':
Per il 2008 e 2009, la circolare 48/E ha confermato la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di recuperare queste somme direttamente con la prossima dichiarazione dei redditi, superando la necessità di presentare dichiarazioni integrative o istanze di rimborso. Sarà lo stesso datore di lavoro a indicare nel CUD/2011 le somme erogatele negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di elementi di produttività e redditività per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni,
Per il 2010 invece basterà sollecitare il proprio datore di lavoro per detassare l'importo annuo massimo di 6000 euro direttamente in busta paga.